Contratto a chiamata - Etjca

Contratto a chiamata

11 Gen Contratto a chiamata

Pubblicato alle 11:30 in Aziende, Candidati da Etjca

Nel periodo delle festività natalizie e in particolar modo in occasione dell’inizio dei saldi del mese di gennaio, sentiamo parlare con maggior frequenza di contratto di lavoro a chiamata, conosciuto anche come contratto intermittente oppure in inglese con la definizione job on call.

Si tratta di una forma contrattuale di lavoro subordinato introdotta dalla Legge Biagi e in seguito modificata dalla riforma Jobs Act di Matteo Renzi.

Dal nome è già possibile comprendere alcune delle sue caratteristiche.

Solitamente un datore di lavoro decide di assumere un nuovo collaboratore adottando questa forma contrattuale quando non conosce in anticipo la frequenza della prestazione di lavoro.

In caso di assunzione con contratto di lavoro a chiamata, infatti, il lavoratore è tenuto a prestare servizio all’occorrenza, a discrezione del datore di lavoro e dell’Azienda.

Il Decreto Legislativo n.81 del 2015 ha perfezionato le forme, introdotte già nel 2003, con cui questa tipologia contrattuale può essere attivata.

Presentiamo nel corso dell’approfondimento i requisiti necessari per la stipulazione del contratto di lavoro, la durata e le modalità di retribuzione.

Requisiti del contratto di lavoro a chiamata

Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato in forma scritta solo con soggetti in stato di disoccupazione di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45.

Si possono verificare dei casi sui generis di sottoscrizione previsti dai contratti collettivi o, in assenza di tali disposizioni, da un decreto del Ministero del Lavoro.

Le informazioni nel contratto

Per far sì che il contratto di lavoro risulti valido, è indispensabile l’inserimento all’interno dello stesso di alcune informazioni. Tra cui:

  • La durata, ovvero se si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, in cui la data di fine rapporto deve essere esplicitata, oppure a tempo indeterminato.
  • La motivazione del ricorso alla forma di lavoro intermittente;
  • Il luogo e le modalità in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione di lavoro;
  • Le disponibilità del lavoratore e il preavviso di chiamata;
  • La retribuzione, analoga ai dipendenti di pari livello di contratto con lavoro subordinato;
  • L’eventuale indennità di disponibilità.

Limiti temporali di durata del contratto a chiamata

Un lavoratore può prestare il proprio servizio a chiamata per non oltre 400 giornate in 3 anni solari, limite che tuttavia non si applica nei settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi.

Nei casi in cui questo tetto dovesse essere superato, il rapporto di lavoro intermittente vedrebbe la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato.

I casi di maggior applicazione del contratto di lavoro a chiamata

Abbiamo anticipato come il contratto di lavoro a chiamata sia spesso utilizzato nei periodi delle vacanze natalizie.

La nota ministeriale pubblicata il 12 luglio del 2004 illustra in quali altri periodi dell’anno si può ricorrere a questa tipologia di prestazione:

  • Per lavori nei week-end, dalle 13.00 di venerdì pomeriggio sino alle 06.00 del mattino di lunedì;
  • Nelle vacanze pasquali, per il periodo compreso dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
  • Nel corso delle ferie estive, nel periodo che compreso dal 1° giugno al 30 settembre.

Le domande più frequenti sul contratto di lavoro a chiamata

Abbiamo raccolto alcune FAQ relative al contratto di lavoro intermittente, con risposte sintetiche e alla portata di chiunque senta il bisogno di fare un po’ di chiarezza.

Il lavoratore è obbligato, secondo contratto, ad essere sempre reperibile in caso di chiamata?

Non sempre, dipende dai dettagli del rapporto di lavoro. Qualora all’interno del contratto fosse prevista l’indennità di disponibilità, il dipendente accetta di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro, con obbligo di corrispondere all’indennità di disponibilità. Qualora il contratto stipulato non presenti invece la corrispondenza di un’indennità di disponibilità, il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata dell’Azienda.

Il datore di lavoro ha doveri nei confronti del lavoratore qualora sia presente l’indennità di disponibilità?

Sì. Il datore di lavoro deve corrispondere mensilmente una quota al lavoratore. L’importo minimo di questa indennità è fissato dai contratti collettivi di settore e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista.

Il lavoratore può stipulare più contratti a chiamata, contemporaneamente?

Sì, la legge stabilisce che il lavoratore può avere più contratti a chiamata contemporaneamente, a patto che le imprese non operino nello stesso settore, ovvero che non vi sia concorrenza, e che lo svolgimento di una professione non implichi l’impossibilità di svolgere l’altra.

Possono verificarsi delle situazioni secondo le quali il contratto di lavoro a chiamata non può essere stipulato?

Sì, dal punto di vista legislativo sono state presentate le situazioni principali in cui non si può ricorrere a questa forma contrattuale. Nello specifico:

• Per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• Per unità produttive nelle quali, nei sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi;
• Per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Il lavoratore ha diritto a ferie e permessi?

Sì. Il lavoratore ha diritto a ferie e permessi maturati in correlazione alle giornate di lavoro.

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